TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 15.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).

Art. 15.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).

      1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato

per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».